Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore, contestualmente alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Accordo Stato-Regioni n.59 del 17/04/2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza, che ridefinisce contenuti, durate e modalità per tutte le figure aziendali coinvolte.
Di seguito si sottolineano i principali cambiamenti normativi rispetto al precedente accordo:
LAVORATORI
Nessuna variazione su modalità e durate della formazione generale (4h – credito formativo permanente) e specifica (4-8-12 h in base alla classe di rischio – 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni). Il nuovo ASR abroga il concetto dei 60 giorni dall’assunzione entro cui completare la formazione, pertanto il lavoratore deve essere IMMEDIATAMENTE formato.
DATORE DI LAVORO
Nuovo corso istituito dall’ASR della durata di 16 ore - Aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore.
Per i datori di lavoro che operano come imprese affidatarie all’interno di cantieri (Art.37 comma 7 D.Lgs 81/08) è previsto un ulteriore modulo specifico denominato "Modulo aggiuntivo Cantieri", della durata di 6 ore.
La formazione è da svolgersi per tutti i datori di lavoro entro 24 mesi (24/05/2027), salvo formazione pregressa equipollente.
RSPP – DL
Eliminata la suddivisione in classi di rischio. Il datore di lavoro che intende ricoprire internamente la carica di RSPP dovrà svolgere un corso specifico di 8 ore + moduli tecnici integrativi per alcuni settori (allevamento, agricoltura, costruzioni, ecc..). Aggiornamento ogni 5 anni di 8 ore.
Requisito di accesso: essere in possesso di formazione come datore di lavoro.
PREPOSTI
corso base aumentato da 8 a 12 ore - Aggiornamento ogni 2 anni di 6 ore
Requisito di accesso: essere in possesso di formazione lavoratore (generale e specifica).
DIRIGENTI
corso base ridotto da 16 a 12 ore - Aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore
Per i dirigenti che operano come imprese affidatarie all’interno di cantieri (Art.37 comma 7 D.Lgs 81/08) è previsto un ulteriore modulo specifico denominato "Modulo aggiuntivo Cantieri", della durata di 6 ore.
ATTREZZATURE DI LAVORO
formazione obbligatoria specifica per tre nuove tipologie di attrezzature in aggiunta a quelle del precedente ASR quali Carriponte, Carri raccogli frutta e Caricatori Movimentazioni Materiali (ragni)
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
se il corso normato dall’ASR è stato svolto entro i 10 anni, è possibile procedere con l’aggiornamento. Trascorsi 10 anni e un giorno, è necessario ripetere integralmente il percorso formativo.
VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE
E’ richiesto al datore di lavoro la verifica dell’efficacia della formazione svolta e da documentare
E’ previsto un periodo transitorio di 12 mesi (quindi fino al 24/05/2026) in cui possono ancora essere avviati corsi secondo gli ASR precedenti.