LA FINE DELLA PANDEMIA E IL DESTINO DEI PROTOCOLLI AZIENDALI

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Tra i mille riflessi legati alla fine “ufficiale” della pandemia da Covid-19, speciale attenzione meritano i protocolli aziendali di sicurezza. Si tratta infatti di atti che, per loro natura, non possono essere revocati da norme di legge e restano quindi legati alle singole politiche aziendali in materia.
IL PROVVEDIMENTO

Più che da ogni altro atto normativo emanato in queste settimane, la fine ufficiale della pandemia è simboleggiata dal decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2023, il cui art. 2 abroga il D.P.C.M. 30 aprile 2020.
I PROTOCOLLI AZIENDALI DI SICUREZZA
Senza poterci qui addentrare nella giungla di provvedimenti che hanno visto la luce nel periodo del Covid, basterà notare che l’abolizione del sistema normativo che – per così dire – “ruotava” attorno al D.P.C.M. 30 aprile 2020 comporta la fine dell’obbligo, da parte delle aziende, di implementare particolari protocolli aziendali di sicurezza. Proprio qui si pone la questione che intendiamo chiarire. Il concetto di “fine di obbligo dei protocolli” non deve essere confuso con la fine dei protocolli stessi: in altre parole, le aziende non sono più tenute a elaborare, introdurre e mantenere le speciali misure previste in periodo di pandemia, ma restano libere di mantenere in vigore le misure così adottate a suo tempo.
PRINCIPI GENERALI E COSTITUZIONALI
Tutto ciò si spiega facilmente, se si pensa che i protocolli in questione – in linea di massima – sono contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Orbene, tale documento viene elaborato sulla base della normativa vigente, la quale – come per l’appunto nel periodo di pandemia – può prevedere particolari contenuti del DVR stesso.
Una volta che quest’ultimo è stato elaborato in osservanza di tali normative, l’abrogazione delle normative medesime non travolge quanto è scritto nel DVR. Semplicemente, essa fa venir meno l’obbligo di quei particolari contenuti in relazione alle successive edizioni del DVR (il quale – lo ricordiamo – non è soggetto a scadenze fisse di ripubblicazione bensì deve essere aggiornato ogni qualvolta ciò risulti opportuno); ma resta facoltà delle aziende mantenere tali contenuti particolari, poiché essi – sempre che non confliggano con specifici obblighi o divieti nel frattempo intervenuti – non sono altro che una clausola di maggior favore per i lavoratori.
Sarà utile un semplice esempio che è sotto gli occhi di tutti. In numerosi bar e autogrill, non sono ancora stati rimossi i pannelli di plexiglas che separano i baristi dai clienti. L’obbligo di installarli ormai non esiste più; ma resta per l’appunto la facoltà di mantenerli nell’ottica di un livello di sicurezza superiore a quello minimo previsto dalla legge, sempre che non intervenga uno specifico obbligo di rimozione dei pannelli stessi.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Non è necessario sottolineare la complessità delle conseguenze giuridiche della fine ufficiale della pandemia. Viste la vastità, l’eccezionalità e la specificità delle norme adottate nei passati tre anni, non mancheranno dubbi e controversie circa la residua validità di singole disposizioni. Allo scopo di far luce su tali questioni, si dovrà sempre tenere presente la differenza tra la fine di un obbligo e la rimozione di quanto compiuto in conseguenza di quel medesimo obbligo: criterio che vale ben oltre il singolo caso ora analizzato relativo alla fine dei protocolli aziendali di sicurezza.